inVetta Group è una rete integrata di servizi per professionisti e imprese costituita da tre entità.
Attraverso le sinergie tra le offerte delle società costituenti, che collaborano regolarmente a progetti condivisi in team multidisciplinari, inVetta Group riesce a fornire ai suoi Clienti un partner di consulenza completamente integrato, le cui competenze spaziano dal ramo legale e della proprietà intellettuale al campo affari e IT, finalmente fornendo la soluzione unica di cui gli operatori economici sono alla ricerca per soddisfare le loro esigenze.
inVetta Partners è una boutique di consulenza strategica che si occupa di Investimenti Diretti Esteri, internazionalizzazione, IT (Information Technology) e progetti di ricerca e sviluppo
inVetta Legal S.r.l.s. è una società di IP (Intellectual Property) e servizi legali, che gestisce e coordina consulenti di proprietà intellettuale, Avvocati e studi legali per fornire consulenza legale, registrazione di marchi e brevetti e servizi per operatori economici
inVetta Legal, una rete di avvocati con esperienza in brevetti e marchi, studi legali e consulenti legali che fornisce consulenza legale, servizi di registrazione di brevetti e marchi e servizi legali rivolti ad operatori economici
Servizi alle imprese
A partire dal 2025, entro il 28 febbraio di ogni anno, a pena di importanti sanzioni amministrative, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 138/2024, di recepimento della Direttiva UE 2022/2555 (c.d. “NIS2”), in materia di sicurezza informatica, sono tenute a registrarsi sul portale telematico dell'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale (ACN), completando l’apposito questionario di autovalutazione e comunicando il proprio “punto di contatto”.
All’avvicinarsi della scadenza, di norma, l’ACN invia delle comunicazioni di sollecito ad adempiere a coloro che non abbiano ancora provveduto spontaneamente, anche se la ricezione di quest’ultime comunicazioni non è condizione necessaria o sufficiente al fine di valutare l’assoggettamento o meno all’obbligo, restando a ciascun operatore l’onere di effettuare la dovuta autovalutazione, sulla base delle indicazioni di legge, da interpretarsi alla luce della Determinazione 38565/2024 del Direttore dell’ACN stessa, delle FAQ dell’Agenzia, delle definizioni contenute nel Titolo V del Codice Civile e nella Raccomandazione 2003/361/CE, letta anche con l’ausilio della Guida dell’utente alla definizione di PMI, pubblicata dalla Commissione Europea il 03/09/2020, nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 221/2024.
Al di là del nome evocativo di “Network and Information Security Directive”, la NIS2 non è in realtà una normativa settoriale e mirata alle sole imprese operanti, ad esempio, nell’ambito dell’information technology e/o della cyber security, ma trova applicazione trasversale, oltre che alle già citate pubbliche amministrazioni (inclusi amministrazioni centrali, regionali e locali ed altri soggetti pubblici), pure ad imprese in molteplici segmenti del tessuto economico nazionale (vedasi l’elenco in calce*).
La disciplina dovrebbe teoricamente trovare applicazione solo alle imprese con:
- 50 o più persone occupate; o 
- un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro; e
- un totale di bilancio annuo superiore ai 10 milioni di euro.
Dove, se i valori dei parametri contabili del fatturato e del totale di bilancio sono entrambi superati, a prescindere dal numero di occupati, oppure se si supera anche solo il criterio del numero di occupati, a prescindere dai parametri contabili appena indicati, si ricade nell’ambito d’applicazione della normativa in esame.
Tuttavia:
La mancata o tardiva registrazione (così come il mancato o tardivo aggiornamento annuale della stessa) comporterà infine le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 38, co. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Decreto.
Vista la complessa normativa stratificata, purtroppo, in molti casi, difficilmente i soggetti tenuti all’autovalutazione godono delle necessarie competenze interne per poterla effettuare in autonomia, senza il rischio di incorrere in errate qualificazioni, che potrebbero comportare i citati profili sanzionatori, oppure l’assoggettamento ad ulteriori oneri ed adempimenti, magari non dovuti o richiesti a differenti scadenze temporali, per la corretta categoria d’appartenenza.
Risulta pertanto fondamentale avvalersi delle idonee competenze legali per completare il processo in modo rapido e “senza intoppi”, competenze che, nel caso l’impresa o la pubblica amministrazione interessata non dovesse avere al suo interno, possiamo mettere a disposizione con il pool di professionisti di cui si avvale la nostra società e l’esperienza maturata da quest’ultima in diversi processi di autovalutazione ed in vari settori interessati dal Decreto e dalla Direttiva, ai fini della registrazione sul portale telematico dell’ACN.
A tal fine, abbiamo elaborato dei pacchetti di assistenza “FULL SERVICE”, che includono:
- consulenza legale nella valutazione se si rientri o meno tra i soggetti tenuti alla registrazione o all’aggiornamento della stessa (se già effettuata in autonomia) entro la prossima scadenza del 28.02; e, in caso affermativo,
- affiancamento, in tempo reale, nel processo telematico di autovalutazione, registrazione o aggiornamento, nonché individuazione e comunicazione del “punto di contatto”, sull’apposita piattaforma dell’ACN;
- assistenza nella mappatura dell’appartenenza a gruppi e della presenza o meno di associate o collegate, con valutazione della relativa eventuale attrazione nel perimetro del Decreto, ai sensi del relativo art. 3, co. 10 (di cui deve essere altresì dato atto nel summenzionato processo telematico di autovalutazione, al fine di permettere all’ACN di svolgere gli opportuni “controlli incrociati”); così come
- inquadramento della corretta categoria di inserimento del soggetto analizzato, tra quelle previste dal Decreto, con conseguente individuazione degli adempimenti previsti da normativa e delle relative scadenze applicabili, ai fini del raggiungimento della compliance alla disciplina NIS2.
Dove, nel caso non interessasse anche l’inquadramento nella corretta categoria di inserimento del soggetto analizzato, con le conseguenti prestazioni professionali, a nostro carico, di cui all’ultimo punto nell’elenco sopra, sarà possibile optare per le soluzioni più “snelle” di cui ai pacchetti “SMART”.
Resta ad ogni modo espressamente inteso che tali pacchetti “FULL SERVICE” e “SMART” non includono:
-anche per eventuali gruppi, associate o collegate, che fossero individuati nel processo di mappatura e risultati essere tenuti a tali ulteriori adempimenti, i successivi step di affiancamento, in tempo reale, nel processo telematico di autovalutazione, registrazione o aggiornamento, nonché individuazione e comunicazione del “punto di contatto”, sull’apposita piattaforma dell’ACN, così come di inquadramento della corretta categoria di inserimento di tali soggetti, tra quelle previste dal Decreto, con conseguente individuazione degli adempimenti previsti da normativa e delle relative scadenze applicabili, che saranno considerati un progetto a parte, per ciascuna impresa aggiuntiva, che risulti tenuta agli adempimenti stessi, tra collegate, associate ed appartenenti ai gruppi in questione; e
- l’analisi in concreto degli adempimenti specifici che il soggetto analizzato dovrà porre in essere, una volta registratosi al portale ACN o aggiornata la propria registrazione, al fine di raggiungere la compliance alla disciplina NIS2, così come l’affiancamento nella relativa evasione, che potranno essere oggetto di separati preventivi, per un audit iniziale, con l’individuazione, in un report, degli interventi mirati necessari, nonché per la successiva attività di predisposizione di un modello di compliance in materia e di eventuale affiancamento nell’implementazione dello stesso.
Se siete interessati a ricevere maggiori informazioni, scriveteci all’indirizzo mail legal@invetta.com, indicandoci i recapiti telefonici o e-mail a cui potremo ricontattarVi, per fornirVi i chiarimenti del caso e proporVi una quotazione per il pacchetto che andrete eventualmente a selezionare.
***
*SETTORI INTERESSATI:
- energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, petrolio, gas ed idrogeno;
- trasporto aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada;
- aerospaziale/space economy (operatori di infrastrutture terrestri che sostengono la fornitura di servizi spaziali);
- banche, altri enti creditizi ed infrastrutture dei mercati finanziari;
- healthcare (sia strutture sanitarie e centri di assistenza sanitaria, che laboratori, soggetti che svolgono ricerca e sviluppo di medicinali, imprese farmaceutiche e produttrici di preparati farmaceutici, nonché fabbricanti di dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro);
- fornitori e distributori di acqua potabile ed imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali;
- gestione dei rifiuti;
- fornitori di servizi di sistema dei nomi a dominio (DNS);
- gestori di registri dei nomi a dominio di primo livello (TLD);
- fornitori di servizi di registrazione dei nomi a dominio;
- fornitori di servizi di cloud computing;
- fornitori di servizi di data center;
- fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (CDN);
- fornitori di mercati on-line;
- fornitori di motori di ricerca on-line;
- fornitori di piattaforme di social network;
- fornitori di servizi TIC gestiti (business to business);
- fornitori di servizi di sicurezza TIC gestiti (business to business);
- prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati;
- fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e punti di interscambio Internet (IXP);
- fornitori di servizi postali e di corriere;
- fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche;
- produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti;
- fabbricazione di computer e prodotti di elettronica;
- fabbricazione di prodotti dell’ottica;
- fabbricazione di apparecchiature elettriche;
- fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.;
- fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, nonché di altri mezzi di trasporto; ed
- organizzazioni di ricerca.
**CASI ECCEZIONALI:
I soggetti rientranti nelle seguenti ipotesi risultano infine sempre e comunque attratti nel perimetro della normativa, a prescindere dal rispetto dei criteri dimensionali rilevanti:
Servizi alle imprese
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Per info e contatti, Avv. Francesco Cerra
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